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  • Art. 106 Legge Fallimentare, Cessione dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere
  • Art. 106 Cessione dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere

    I. Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.
    II. Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile.
    III. In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.

  • Art. 107 Legge Fallimentare, Modalità delle vendite
  • Art. 107 Modalità delle vendite

    I. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.
    II. Il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.
    III. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio.
    IV. Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.
    V. Degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione.
    VI. Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell’esecuzione dichiara l’improcedibilità dell’esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all’articolo 51.
    VII. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del primo comma, nonchè i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita.

  • Art. 108 Legge Fallimentare, Poteri del giudice delegato
  • Art. 108 Poteri del giudice delegato

    I. Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell’articolo 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.
    II. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

  • Nuovo adempimento a carico del curatore tramite comunica ai sensi dell'art.29 comma 6 del decreto legge n.78/2010
  • Nuovo adempimento a carico del curatore tramite comunica ai sensi dell'art.29 comma 6 del decreto legge n.78/2010

    La norma ha, pertanto, posto a carico dei curatori fallimentari un nuovo obbligo che consiste nel comunicare tramite "Comunicazione Unica", "i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale".

    Tali dati che devono essere comunicati agli Enti per il tramite della "Comunicazione Unica", entro il termine di quindici giorni dalla data di accettazione della carica da parte del curatore fallimentare, sono:
    - la denominazione della società o dell'impresa, il codice fiscale, la sede ed il numero della procedura concorsuale;
    - il nome e cognome del curatore fallimentare, il codice fiscale, la sede della curatela e la data di accettazione dell'incarico;
    - la data dell'udienza fissata dal giudice delegato per l'accertamento dello stato passivo.

    Al fine di supportare l'attività dei curatori nello svolgimento dei loro compiti e per dare attuazione a questo nuovo adempimento, si fa presente che la relativa pratica di Comunicazione Unica' dovrà essere predisposta come segue:

    1) Compilazione di un modello digitale S2, riquadro 20 (con codice "008 Rapporti del curatore) aggiungendo l'intercalare P per le informazioni relative al curatore fallimentare, mentre se si tratta di imprese individuali il modulo da compilare sarà il mod. I2, riquadro 31 (con codice "008 Rapporti del curatore") sempre con l'aggiunta dell'intercalare P.

    2) Terminate queste operazioni, va compilata la maschera di Comunica' integrata nel programma e, attraverso la funzione 'prepara', vanno svolti gli ultimi adempimenti: negli importi va selezionato esente da bollo' e vanno inseriti Euro 10,00 per i diritti di segreteria. Infine va selezionato il pulsante "INVIA".

    L'Ufficio del Registro delle Imprese, a seguito della presentazione della pratica, annoterà le informazioni comunicate e rilascerà le ricevute di protocollazione e di evasione.